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Analisi e commento sentenza
3.10.2006 causa C-475/03
Corte di giustizia delle Comunità europee
compatibilità IRAP – IVA
L’art. 234 del Trattato CE prevede che la Corte di giustizia delle
Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione
del Trattato e sugli atti compiuti dalle Istituzioni della Comunità.
Il 3 ottobre 2006 la Corte ha emesso una sentenza (causa C-475/03) avente ad
oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione
dell’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, per i cui effetti (conti pubblici italiani e soluzione di un
considerevole numero di giudizi pendenti presso le commissioni tributarie) merita
un approfondimento.
Causa principale e questione pregiudiziale
La Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Cremona il rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Cremona, al rimborso dell’IRAP versata negli anni 1998 e 1999.
Con ordinanza del 9 ottobre 2003, la Commissione tributaria provinciale di Cremona,
vista la tesi avanzata dalla ricorrente circa il contrasto esistente fra il decreto
legilslativo n. 446/97 istitutivo dell’IRAP e l’art. 33 della sesta direttiva (IVA),
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 33 della [sesta direttiva] debba essere interpretato nel senso che esso
vieti di assoggettare ad IRAP il valore della produzione netta derivante
dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».
Osservazioni e sviluppo delle problematiche sulla questione pregiudiziale
Partendo dalle osservazioni che hanno indotto il giudice nazionale a sollevare la
questione pregiudiziale, si analizzeranno le caratteristiche della normativa
nazionale dell’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE e quelle della sesta
direttiva comunitaria sull’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, mettendo in luce se vi
siano somiglianze sostanziali tra i due tipi di imposte tali da far ricadere l’IRAP
nel divieto comunitario di introdurre nuove imposizioni sugli scambi, causando così
interferenze e mettendo a rischio il funzionamento del mercato comune europeo.
Si procederà poi con un commento alle due conclusioni degli Avvocati generali della
Corte che si sono succedute nel procedimento, per giungere infine, dopo un breve
richiamo alle reazioni dello Stato e delle imprese Italiane, alla decisione della
Corte.
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